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di Sebastiano Battaglia
Articolo Depositi dormienti: una legge che sta facendo discutere, per i
danni incalcolabili al cittadino, con conseguenze disastrose sul più
debole. Com'è noto, la legge finanziaria dello Stato per il 2006,
emanata nel 2005, ha assestato un fendente al cittadino, rappresentato
dalla categoria dei piccoli risparmiatori, da sempre ritenuti per la
società civile quella valvola di sfogo dell'economia di uno Stato d
emocratico e liberale, dando slancio e vigore agli investimenti delle
imprese, soprattutto a quelle del nord del nostro paese. Ma anche
necessario alla formazione delle famiglie ed al mantenimento della loro
stabilità nel tempo. Il provvedimento in questione ha previsto che, per
indennizzare i risparmiatori che abbiano investito sul mercato
finanziario e che siano rimasti vittime di frodi finanziarie e sofferto
un danno ingiusto non altrimenti risarcito, fosse istituito un apposito
fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Tra le
fattispecie normative previste dall'Art. 1 - commi 343/345 della L.F.
2006 n° 266 del 23/12/2005 (convertita Legge 27/10/2008, n° 166, art.
3, di conversione del D.L. 28/08/2008, n° 134, Alitalia),
rientrerebbero i depositi di somme di denaro, depositi di strumenti
finanziari, rendite, polizze vita o buoni postali, che stabiliscono la
prescrizione del diritto alla riscossione da parte degli legittimi
beneficiari e degli eredi legittimi. Di
fatti, ove si sarà di fronte a
somme accantonate e non movimentate per almeno 10 anni presso banche,
poste e società assicuratrici, la destinazione del denaro maturato nei
10 e più anni di inattività sarà devoluta: per una parte, per risarcire
i risparmiatori truffati negli scandali finanziari, come Parmalat,
Cirio, Alitalia e Argentina; per la restante parte andrà a finanziare
l'assunzione dei lavoratori precari nella pubblica amministrazione.
Contestualmente, in caso di premorienza dell'assicurato, il termine di
prescrizione previsto dall'art. 2952 cod. civ. è stato elevato a due
anni. Se gli utenti avessero saputo prima, era ovvio immaginare come la
psicosi sofferta dagli stessi (si parla di circa 400.000 italiani
colpiti dal provvedimento), per non aver liberato già da subito risorse
finanziarie sul mercato dei beni di largo consumo, prendesse il posto
della gioia che avrebbero potuto provare al pensiero di vivere - anche
se per poco - un giorno da re. E non sarà facile
mettere un'ipoteca
sul futuro, quando si tratterà di decidere cosa fare dei propri soldi:
risparmiare nuovamente, con lo spauracchio che alla prima occasione,
una disposizione di legge arrivi inaspettatamente ad espropriarti di
ciò che è tuo, che hai messo da parte con tanti sacrifici e rinunce;
oppure dissipare il reddito appena prodotto, indebolendo la struttura
finanziaria del proprio patrimonio e vivendo alla giornata, con lo
spettro di un futuro incerto ed insidioso che incombe su chiunque non
sia preparato a sopportare il peso del paniere dei consumi e le
imprevedibilità. Né si potrà mai calcolare quanti cittadini, potendo
disporre potenzialmente di accantonamenti sulle proprie entrate,
saranno disposti d'ora in avanti a rischiare il certo per l'incerto.
Mentre, quel ch'è certo è che il sistema economico nazionale verrà
penalizzato nella naturale propensione al risparmio della gente di
tutti i giorni, che è sempre stato rappresentativo della capacità di
investimento
imprenditoriale e creditizia. Analizzando, a mò
d'esempio, l'art. 10 del contratto dell'ente Poste Vita concernente il
prodotto "Traguardo", relativo alle modalità di pagamento delle
prestazioni in caso di premorienza dell'Assicurato, lo stesso
prescrive: il termine previsto dal codice civile (2952 C.C.), se non è
stata avanzata richiesta di pagamento, dispone quanto segue: "i diritti
derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno
da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda. Ma che
tuttavia, trascorso l'anno di prescrizione, la politica di Poste Vita S.
p.A. è quella di non avvalersi di tale diritto per tutti i 10 anni
successivi all'evento". A tal riguardo corre l'obbligo fare osservare
che in relazione alla negoziazione degli strumenti finanziari in un
mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, la
liquidazione deve essere effettuata secondo le condizioni
contrattualmente stabilite in sede di sottoscrizione, ivi
compresa
l'ipotesi di riscatto anticipato. Il prolungamento del termine di
prescrivibilità dei diritti a riscuotere i propri titoli, voluto
contrattualmente dall'ente poste da un anno a dieci anni (come
ricordato sopra dall'art. 10) appare quanto mai opportuno in sede di
richiesta di liquidazione ed in un'ottica di ragionevolezza delle
ragioni delle parti contraenti, onde consentire che i benefici previsti
dal contratto avallino l'attendibilità del contratto stesso in ordine
alla certezza dei rapporti assicurativi, ponendoli al riparo di
qualsivoglia trattamento giuridico che può rivelarsi punitivo per il
beneficiario. Intanto, per il futuro, occorrerà pensare ad una
comunicazione propedeutica, chiara ed incontrovertibile, da inserire
nelle polizze vita, per informare i sottoscrittori all'interno delle
condizioni contrattuali che il relativo diritto si prescrive in due
anni dalla scadenza della polizza o dalla morte dell'assicurato e che
trascorso questi termini i soldi sono devo
luti al Fondo dormienti.
Così, infatti, recita il D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 (Regolamento di
attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23/12/ 2005, n.
266), all'art. 3: l'intermediario ha l'obbligo di inviare al titolare
del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire
disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione,
avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le
somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al
fondo secondo le modalità indicate nell'articolo 4. Senza un'apposita
comunicazione, risulta che di fatto i titolari di depositi di denaro a
qualunque titolo effettuati od i loro legittimi beneficiari siano stati
privati inappellabilmente a loro insaputa della disponibilità del
valore dei loro soldi, quando può provarsi senza ombra di smentita che
la tardiva richiesta di pagamento, a cura del beneficiario del de c
uius, potrebbe scaturire dal non essere a conoscenza dell'esistenza
della polizza, avendo ritrovato la documentazione solo in un momento
successivo al decesso dell'assicurato. Oltretutto appare paradossale ed
inaccettabile che il fondo presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze venga istituito a tutela dei risparmiatori vittime di frodi
finanziarie ed alimentato a spese e a danno di altri risparmiatori. E
sembra oltremodo incredibile che tra i depositi cosiddetti dormienti
vengano fatti rientrare i titoli vincolati, come nel caso specifico lo
sono le polizze assicurative a scadenza di cui sopra. Per certo la loro
qualità di deposito vincolato nel tempo non può configurarsi simile ai
conti correnti di corrispondenza, che presuppongono delle ricorrenti
transazioni negoziali di versamenti e prelevamenti sul conto corrente.
Da ciò ne consegue che il termine "movimentazione", utilizzato dal
legislatore, nel caso in specie, sembra appalesarsi improprio, sia nel
suo significato et
imologico, come nel lessico giuscontabile. Le su
richiamate disposizioni di legge, ove non formassero oggetto di
prossima modifica parlamentare a favore del risparmiatore, ancorché
demonizzabili per l'acclarata abnormità, tanto da sembrare
inverosimili, si porrebbero fuori da ogni apparente logica di civiltà
giuridica, in quanto affette da forti dubbi di manifesta illegittimità
sul piano costituzionale, in violazione degli artt. 47/29 della Legge
fondamentale dello Stato. In quanto penalizzano coloro i quali, col
proprio diuturno lavoro quotidiano, favoriscono l'accrescimento del
risparmio. "L'Art. 47 della Cost. così recita: "La Repubblica
incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina,
coordina e controlla l'esercizio del credito". Favorisce l'accesso del
risparmio popolare alla proprieta`dell'abitazione, alla proprietà
diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario
nei grandi complessi produttivi del paese." E l'art. 29 Cost.: "La Re
pubblica ricono! sce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio….". Per quanto sopra in premessa, tenuto conto
del crescendo di disperazione e rabbia che aleggiano tra la gente, che
giustamente si ritiene danneggiata per propri diritti lesi, generati
dalla legge in argomento, onde evitare che la ragion di Stato possa
essere equivocata dalla gente come un atto di tirannide, attribuendo
per chiave di lettura l'espressione di "appropriazione indebita
legalizzata" a scapito della salvaguardia dei succitati principi
costituzionali, si confida in una immediata modifica della legge, che,
comunque non scoraggi la formazione del risparmio, che favorisca
l'accesso dello stesso alla proprietà dell'abitazione ed
all'investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese.
E, consequenzialmente, promuovendo di fatto i diritti della famiglia,
che attraverso il risparmio, alimenta i bisogni primari della
collettività. In conclusione, ci si aspetta di conosce
re quali
provvedimenti immediati il legislatore intenda assumere nel più breve
termine, per ripristinare la giusta dialettica tra le parti (Stato e
propri amministrati), affinché per gli anni a venire la gente riesca a
dormire sonni tranquilli. Sebastiano Battaglia (Funzionario di
Ragioneria dello Stato) www.dialogoweb.org - sebastiano.battaglia@tin.
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